Codice di condotta

Unione Tributaristi Italiani

Unione Tributaristi Italiani

Premessa

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, legge 14 gennaio 2013 n. 4, UNI.T.I., quale associazione professionale, adotta il codice deontologico e di condotta che segue, vigila sulla condotta professionale degli associati, stabilisce ed irroga le sanzioni disciplinari per la violazione del presente codice.

Il Codice deontologico e di Condotta, è pubblicato sul sito internet dell’Associazione e costituisce il modello comportamentale a cui devono adeguarsi i Tributaristi Associati UNI.T.I. nello svolgimento dell’attività professionale ed in ogni attività posta in essere nei rapporti interni all’Associazione e coi terzi.
Il Codice orienta l’attività del Tributarista al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei clienti, degli utenti e degli altri soggetti o enti che si rapportano con il Tributarista, nonché al fine di garantire un elevato livello di diligenza nello svolgimento dell’incarico ed un elevato livello di qualità delle prestazioni professionali. L’Associazione, tramite una propria Commissione Deontologica, vigila sul rispetto del Codice, provvede agli aggiornamenti necessari e ne assicura la divulgazione tra gli iscritti ed i terzi.

 

Titolo I

Principi Generali

Articolo 1 – Contenuto ed ambito di applicazione

Il presente codice contiene le norme deontologiche e di condotta che tutti i Tributaristi associati UNI.T.I. devono rispettare nell’esercizio dell’attività professionale, nei reciproci rapporti tra gli associati, nei rapporti con l’Associazione, nei rapporti con collaboratori, ausiliari e praticanti, in quelli con altre categorie di professionisti e nei confronti dei terzi.

Articolo 2 – Potestà disciplinare

La Commissione Deontologica è competente a giudicare sulla violazione delle regole di condotta e ad infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione. Ai fini dell’irrogazione della sanzione la Commissione tiene conto dell’intensità del dolo e del grado della colpa, delle circostanze che hanno concorso a determinare la violazione e della gravità del danno o del pregiudizio causato dalla violazione

Articolo 3 – Condizioni di punibilità

L’inosservanza dolosa o colposa, anche a seguito di comportamento omissivo, dei principi, dei doveri e dei divieti previsti dal presente Codice costituisce causa di responsabilità disciplinare. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione irrogata è unica.

Articolo 4 – Prestazioni eseguite all’estero e prestazioni dello straniero in Italia

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, qualora siano consentite dalle disposizioni vigenti, il Tributarista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e di condotta del Paese in cui viene svolta l’attività, se esistenti, ed a quelle di cui al presente codice. Il Tributarista straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e di condotta italiane.

Articolo 5 – Comportamento professionale

Il Tributarista associato UNI.T.I. deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza rispettando, inoltre, il principio di leale concorrenza. Il Tributarista deve adeguare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell’esercizio della prestazione professionale.
Viene sottoposto a procedimento disciplinare il Tributarista imputato di un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva l’autonoma valutazione degli organi associativi sul fatto commesso.
Il Tributarista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale quando questi hanno effetto sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine dell’Associazione e della classe dei Tributaristi. Tra i fatti di cui al periodo precedente rientrano le espressioni scurrili, volgari e diffamatorie rivolte al mondo politico, alle istituzioni ed alle amministrazioni pubbliche, salvo il diritto di critica, anche se commessi attraverso l’utilizzo di profili internet, digitali o di social media, riconducibili direttamente o indirettamente al Tributarista.

Articolo 6 – Segretezza e riservatezza

Il Tributarista ha il dovere di mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza dalla parte assistita o comunque in dipendenza dell’incarico ed anche nei confronti degli ex-clienti e dei potenziali cliente che tuttavia non abbiano conferito il mandato. Il Tributarista è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dalla pubblica autorità in conformità alla normativa vigente. E’ fatto salvo il rispetto delle leggi poste a tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali

Articolo 7 – Autonomia e indipendenza

Il Tributarista ha il dovere di agire in piena indipendenza, senza condizionamenti o pressioni esterne, pertanto deve evitare qualsiasi relazione che possa pregiudicare l’obiettività di giudizio. Nell’esercizio dell’attività il Tributarista non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale e non può utilizzare per proprio interesse personale le informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza ai sensi dell’articolo precedente.

Articolo 8 – Competenza e corretta informazione

Il Tributarista deve adempiere agli incarichi ricevuti con competenza, pertanto è fatto divieto di accettare incarichi non rientranti fra le proprie competenze professionali; tuttavia, l’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. Ai sensi della legge 4/2013 al Tributarista è vietato accettare incarichi corrispondenti ad attività riservate a professionisti iscritti in ordini o albi professionali.
Il Tributarista è tenuto a fare riferimento alla legge 4/2013 ed a contraddistinguere la propria attività come professionista che esercita nell’ambito di detta legge 4/2013, in ogni documento e rapporto scritto coi clienti ed in ogni comunicazione rivolta ai terzi
Il Tributarista è tenuto a comunicare ai propri assistiti ed ai potenziali clienti le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per le prestazioni che richiedono particolare impegno e complessità, l’opportunità di associarsi in via temporanea ed ai fini dello svolgimento dell’incarico con altro professionista.

Articolo 9 – Formazione continua e aggiornamento professionale

Il Tributarista deve provvedere alla formazione continua e curare costantemente la propria preparazione ed aggiornamento professionale. Il Tributarista adempie agli obblighi di formazione e aggiornamento anche partecipando al programma di formazione permanente organizzato dall’Associazione, ovvero a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da enti terzi ritenuti idonei dalla Commissione Formazione ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione.

Articolo 10 – Adempimenti associativi, fiscali e previdenziali

Il Tributarista deve tenere la contabilità prevista dalla legge, rispettare le norme fiscali vigenti e deve eseguire gli adempimenti fiscali e previdenziali a suo carico. Deve altresì assolvere ogni impegno nei confronti dell’Associazione in ragione del vincolo associativo

Articolo 11 – Correttezza e veridicità delle informazioni

Al Tributarista è consentito fornire informazioni sulla propria attività professionale, nel rispetto dei principi di correttezza e verità, della dignità e del decoro degli strumenti di comunicazione utilizzati e nel rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Al Tributarista è consentito indicare iI riferimento all’iscrizione all’associazione UNI.T.I. quale marchio o attestato di qualità, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4/2013, a condizione che sia in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, rilasciato dall’Associazione stessa. È consentita l’indicazione di particolari settori di attività, a condizione che il professionista abbia effettivamente maturato un’esperienza professionale o frequentato con profitto corsi di formazione in detta attività.
Il Tributarista informa i clienti circa l’esistenza e gli effetti del presente Codice e della sua pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

Articolo 12 – Correttezza e verità delle inserzioni pubblicitarie

Il Tributarista può effettuare comunicazioni pubblicitarie informative (pubblicità informativa) a mezzo stampa e con altri mezzi di diffusione, ivi inclusi le inserzioni web e social media. Il Tributarista, nelle comunicazioni pubblicitarie, deve attenersi ai principi di verità e correttezza, mentre deve astenersi da qualsiasi informazione ambigua o ingannevole o che possa generare nel pubblico dei clienti e consumatori confusione con le professioni regolamentate di cui all’articolo 2229 c.c. Fermo il dovere di riservatezza, il Tributarista può fare riferimento al nome dei clienti solo dopo averne acquisito il consenso per iscritto.

Articolo 13 – Divieti nell’acquisizione della clientela

Il Tributarista deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e non può entrare in relazione con un cliente assistito da un collega al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti. Al Tributarista è fatto divieto di servirsi di mediatori, agenzie o procacciatori, ovvero di mezzi illeciti al fine di acquisire clientela. Per il medesimo fine è vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi. E’ inoltre vietato corrispondere compensi, anche sotto forma di onorario, o provvigioni a colleghi o terzi soggetti per la presentazione di un potenziale cliente. La violazione dei divieti previsti nei periodi precedenti costituisce illecito disciplinare.

Articolo 14 – Espressioni offensive

Fatte salve le responsabilità civili e penali, il Tributarista deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti, nei rapporti con l’amministrazione e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi. La provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la responsabilità deontologica.

 

Titolo II

Rapporti con i colleghi

Articolo 15 – Principi generali del rapporto di colleganza

Il Tributarista deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a buona fede, correttezza e lealtà. Il Tributarista è tenuto a rispondere con sollecitudine alle legittime richieste di informativa di un collega. Il Tributarista è tenuto ad informare non appena possibile il Consiglio Nazionale UNI.T.I. delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti di un collega, e salvo che per motivi di urgenza o di riservatezza è tenuto ad informare il Consiglio Nazionale prima di intraprendere dette iniziative, per consentire un tentativo di conciliazione. E’ fatto divieto ai Tributaristi di registrare una conversazione telefonica con il collega, mentre la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. E’ altresì vietato divulgare il contenuto della corrispondenza, anche informatica o telematica, intercorsa con un collega associato UNI.T.I. e qualificata come riservata.

Articolo 16 – Rapporti con i collaboratori

Il Tributarista deve consentire ai propri dipendenti ed ai collaboratori di migliorare la preparazione professionale e deve compensarne la prestazione in proporzione alla quantità e qualità dell’apporto ricevuto.

Articolo 17 – Rapporti con praticanti, tirocinanti e apprendisti

Il Tributarista è tenuto verso i praticanti, i tirocinanti e gli apprendisti ad assicurare l’effettività e la proficuità della pratica professionale così da consentire un’adeguata formazione. Il Tributarista è tenuto a rimborsare a praticanti e tirocinanti le spese sostenute ed a corrispondere un equo indennizzo per l’attività prestata. Nei confronti degli apprendisti il Tributarista è tenuto al rispetto delle norme in materia di apprendistato.

Articolo 18 – Rapporti con controparte

Fermi i divieti di cui all’articolo 13, il Tributarista non può ricevere un cliente che sappia essere assistito da un collega senza informare quest’ultimo. Qualora sia in atto un contenzioso il Tributarista non può comunicare né ricevere la controparte senza il preventivo assenso del collega che l’assiste. Il Tributarista prima di accettare un nuovo cliente che sappia essere assistito da un collega, deve verificare la regolarità dei pagamenti presso quest’ultimo.

Articolo 19 – Cooperazione e collaborazione tra colleghi

Il Tributarista che conferisca direttamente ad altro collega l’incarico di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza o di svolgere una consulenza, ovvero comunque di portare a termine una pratica, deve provvedere a retribuirlo qualora non abbia adempiuto il cliente o il beneficiario della prestazione. Sono salvi i patti contrari che devono essere conclusi per iscritto. Il Tributarista è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega al quale abbia conferito o delegato un incarico; il delegato o l’incaricato, a sua volta, è tenuto senza ritardo a fornire al collega delegante o committente informazioni tempestive, precise e dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. Il delegato o l’incaricato non può transare una controversia senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. Anche in mancanza di istruzioni o indicazioni il delegato deve adottare la condotta e le iniziative più opportune per la tutela degli interessi del cliente, e deve informare il collega a norma del capoverso precedente.

Articolo 20 – Sostituzioni tra colleghi

Nel caso di sostituzione di un collega, per revoca dell’incarico o rinuncia, il Tributarista che venga sostituito nell’attività di consulenza deve collaborare con il nuovo consulente e trasmettere la documentazione in suo possesso qualora il cliente ne faccia richiesta. Su richiesta del nuovo consulente il Tributarista dovrà spiegare in modo chiaro e sintetico le prestazioni svolte, senza pregiudizio della riservatezza professionale. Il Tributarista che subentra dovrà invitare il cliente a corrispondere quanto dovuto al precedente consulente per le prestazioni precedentemente ricevute, salvo che queste siano state debitamente e tempestivamente contestate.

Articolo 21 – Responsabilità di collaboratori e associati

I collaboratori, i dipendenti, gli ausiliari, i praticanti, i tirocinanti e gli apprendisti non sono soggetti a responsabilità disciplinare. Tuttavia, qualora acquisiscano la qualità di Tributarista associato UNI.T.I. possono subire un procedimento disciplinare per illeciti e commessi al tempo in cui non avevano detta qualifica e non ancora prescritti, a condizione che la condotta abbia causato un danno.
Nel caso di associazione professionale, la responsabilità disciplinare grava solo sul Tributarista o sui Tributaristi che hanno commesso gli illeciti.

 

Titolo III

Doveri verso i clienti e le parti assistite

Articolo 22 – Rapporto fiduciario

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla reciproca fiducia, pertanto il Tributarista è libero di accettare o meno l’incarico. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che l’assista. Qualora venga meno il rapporto fiduciario il Tributarista può rinunciare al mandato, tramite raccomandata a/r, o a mezzo pec qualora il cliente sia un soggetto obbligato al domicilio digitale. Il Tributarista deve concedere alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali. Il Tributarista ha l’onere di concludere gli adempimenti in corso che non possono essere svolti da altro professionista senza pregiudizio per l’assistito.

Articolo 23 – Autonomia e diligenza del rapporto professionale

Il Tributarista deve svolgere la prestazione professionale con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e nel rispetto dei limiti imposti dal mandato, dalle norme di legge o regolamento e dai principi del presente codice. Il Tributarista non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose e deve astenersi dal suggerire soluzioni che comportano il consapevole utilizzo di strumenti fraudolenti o illeciti o l’utilizzo di contratti, atti o altri negozi giuridici affetti da cause palesi di nullità.

Articolo 24 – Divieto di conflitto di interessi

Il Tributarista non può assumere incarichi in conflitto di interessi, salvo il consenso scritto del committente. Qualora dallo svolgimento dell’attività derivi un conflitto di interessi con il committente non conosciuto né conoscibile al momento dell’incarico, il Tributarista deve informare senza indugio il committente e deve astenersi dal prestare la propria opera in assenza di autorizzazione scritta del committente

Articolo 25 – Responsabilità per inadempimento del mandato

Salva la responsabilità civile, la mancata esecuzione senza giusta causa di una prestazione per la quale sia stato conferito un mandato, l’esecuzione della prestazione in maniera negligente, imprudente o con imperizia, ovvero esorbitando dai limiti del mandato, costituisce causa di responsabilità disciplinare qualora sia derivato un danno al committente. Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nel caso di incarico conferito da altro professionista.

Articolo 26 – Doveri di informazione

Il Tributarista deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge 14 gennaio 2013 n. 4. Al Tributarista non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale. In mancanza di detti requisiti il Tributarista deve astenersi da qualsiasi informazione ambigua o ingannevole o che possa generare nel pubblico dei clienti e consumatori confusione con le professioni regolamentate di cui all’articolo 2229 c.c.
Il Tributarista deve informare chiaramente il proprio assistito, all’atto dell’incarico ed ogni volta ne sia richiesto, delle caratteristiche e dell’importanza delle attività da espletare, precisando le iniziative e le soluzioni possibili. Il Tributarista deve dare tempestivo riscontro alle richieste ed ai reclami del proprio assistito o del committente la prestazione, tuttavia, qualora dette richieste e reclami non abbiano carattere di novità rispetto ai precedenti, può limitarsi a fare riferimento alle risposte precedentemente fornite.
Qualora al tributarista che si trovi nelle condizioni previste dall’art.12, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 546/1992 e precisamente qualora il tributarista sia tra i “soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES, sia stato conferito mandato per agire in giudizio, se richiesto, deve informare la parte assistita sulla presumibile durata del procedimento e sui presumibili costi, nonché sulla necessità del compimento di atti di parte necessari per evitare di incorrere in prescrizioni, decadenze o altre conseguenze pregiudizievoli sull’esito del procedimento.

Articolo 27 – Anticipazioni, depositi e gestione di risorse altrui

Il Tributarista deve gestire le somme ricevute a titolo di anticipazioni o depositi per il compimento di determinati affari con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, ed ha l’obbligo di rendere il conto senza indugio anche in assenza di espressa richiesta del cliente
Il Tributarista non può trattenere le somme oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico o l’esecuzione degli adempimenti.

Articolo 28 – Diritto di ritenzione della documentazione

Alla cessazione per qualunque causa dell’incarico, il Tributarista ha diritto di trattenere copia della documentazione, anche senza il consenso del cliente e senza pregiudizio del suo diritto di riservatezza, qualora ciò sia necessario alla tutela dei propri diritti e per il tempo a ciò occorrente. Il Tributarista è obbligato, su richiesta della parte assistita, alla restituzione della documentazione ricevuta per l’esecuzione dell’incarico.

Articolo – 29 Pagamenti

Il Tributarista deve chiedere alla parte assistita l’anticipazione delle spese da sostenere per l’esecuzione dell’incarico.
Il Tributarista deve chiedere un compenso proporzionato al valore ed alla complessità dell’incarico, nonché alla quantità e qualità dell’opera prestata e deve astenersi dalla richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o inadeguati all’opera prestata.
Nel caso di rapporti periodici o di durata il Tributarista, salvo eccezioni, chiede il versamento di acconti sull’onorario nel corso del rapporto.
In caso di inadempimento del cliente, il Tributarista non può chiedere un compenso maggiorato, salvo che fosse previsto nel mandato e salvi gli effetti di eventuali clausole penali pattuite.
Per le attività di difesa nel processo tributario è ammesso il riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e sue successive modificazioni con riguardo all’attività giudiziale davanti alle Commissioni Tributarie.
Il Tributarista può agire in giudizio nei confronti dei propri clienti per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, senza alcuna previa autorizzazione dell’Associazione.

 

Titolo IV

Sanzioni

Articolo 30 – Irrogazione della sanzione

La Commissione Deontologica è l’organo competente a giudicare le violazioni delle disposizioni deontologiche previste dal presente Codice e dallo Statuto dell’Associazione, e ad irrogare le relative sanzioni. La Commissione acquisisce notizia delle violazioni disciplinari di propria iniziativa o tramite segnalazioni, incluse quelle pervenute dallo sportello del cittadino consumatore su iniziativa della parte assistita che abbia attivato la procedura di conciliazione. Giudica, inoltre, sulle conseguenze disciplinari derivanti dall’esercizio di pratiche commerciali scorrette ai sensi del d.lgs 6 settembre 2005 n. 206, codice di consumo, e sue successive modificazioni, dall’illegittima indicazione di attestati qualità o qualificazione invero non posseduti, dall’utilizzo della denominazione Unione Tributaristi Italiani o UNI.T.I., del marchio o altri segni distintivi dell’associazione, in violazione delle disposizioni di legge o delle norme dello Statuto e del presente Codice, ovvero delle norme di autoregolamentazione interna dell’associazione, incluse le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati. In ragione dell’intensità del dolo e del grado della colpa, delle circostanze che hanno concorso a determinare la violazione e della gravità del danno o del pregiudizio causato dalla violazione, adotta le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, ammonizione scritta, sospensione temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, esclusione dall’associazione.
Competente ad impugnare il provvedimento sanzionatorio è il Collegio dei Probiviri.

Uni.T.I. è un'associazione di tributaristi di cui alla L. 4/2013 e di consulenti d'impresa.
Via Bepi Baisi, 20 03036 Isola del Liri (FR)
Cod. Fisc. 91034280601 - P.IVA 03199300603

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